Descrizione
1 - Voto delle persone non deambulanti
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione appartenente alla stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L.
Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso il Servizio di Igiene pubblica nei giorni, orari con le modalità riportate nella nota organizzativa diffusa dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.
2 - Voto assistito
Gli elettori affetti da gravi infermità, portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L.. La certificazione viene trattenuta dal Presidente del seggio.
Se nella certificazione rilasciata, l'infermità viene dichiarata permanente, l'elettore, onde evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico ha la possibilità di presentare una richiesta al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso Comune, di apposito simbolo sulla tessera elettorale.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.
Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso il Servizio di Igiene pubblica nei giorni, orari con le modalità riportate nella nota organizzativa diffusa dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.
3 - Voto domiciliare
Possono richiedere di essere ammessi al voto nella predetta dimora:
- Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto gratuito ai seggi (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato);
- Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
Per esercitare tale diritto, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni (tra il 30 aprile e il 20 maggio) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicando il completo indirizzo.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
- Copia della tessera elettorale;
- Certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. da cui risulti l'esistenza dell'infermità fisica tale da impedire l'elettore di recarsi al seggio.
Per quanto concerne la specifica certificazione da allegare alla domanda rivolta al Sindaco, è necessario contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL in modo da fissare un appuntamento per la visita da parte del Medico certificatore al domicilio del richiedente.
- Per il Distretto di Forlì, telefonare al n. 0543 733585 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Per il Distretto di Cesena Valle Savio e Distretto del Rubicone telefonare al n. 0547 352023 dal lunedì al venerdì dalle ore 00 alle ore 12.00
Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.
(DPR 3 gennaio 2006, n. 1).