Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.
Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.
Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
REQUISITI SPECIFICI
- Certificazione o altra documentazione che provi l'abbandono della carica/servizio straniero
- Residenza in Italia da almeno 2 anni (e attuale a Sarsina)
Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.
Riacquisto a norma dell’art. 17
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
REQUISITI SPECIFICI
- Aver perduto la cittadinanza a norma degli art. 10 e 11 L 555/12 o per non aver reso l'opzione prevista all'art. 5 L 123/83