A chi è rivolto
Coppie formate da due persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono unirsi civilmente
Descrizione
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico.
Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
N.B. Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’stero, tra persone di sesso diverso.
Come fare
Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.
La richiesta, compilata direttamente allo Sportello, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016.
L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- Richiesta scritta in carta semplice o su apposito modello disponibile presso l'Ufficio sottoscritta da entrambe le parti
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Nel caso di cittadini stranieri, nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia)
Cosa si ottiene
Certificato di Unione Civile
Tempi e scadenze
Tempo allo sportello: 20 minuti (per l'istanza)
Processo verbale: entro 30 giorni dall'istanza
Controlli delle dichiarazioni: entro 30 gg. dalla redazione del processo verbale
Celebrazione: entro 180 giorni dalla verifica delle dichiarazioni ricevute
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Una volta ricevuta la richiesta, l'operatore di Sportello, effettua una preliminare indagine sui presupposti della maggiore età e della identità di sesso (ad esempio acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione), e, subito dopo, predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.